Riforma assicurazione auto
La riforma dell’assicurazione auto, sancita dal D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184, recependo la direttiva UE 2021/2118, ha rivoluzionato le disposizioni concernenti la responsabilità civile per la circolazione di autoveicoli. Le modifiche apportate mirano a un’armonizzazione con le normative comunitarie, ridefinendo concetti chiave e introducendo disposizioni sanzionatorie e deroghe.
Individuazione del Luogo di Assicurazione
Per adeguare l’art. 193 del Codice della Strada alla nuova definizione di veicolo, l’art. 2 del decreto ha apportato modifiche al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209. Ora, la persona responsabile della copertura di responsabilità civile può scegliere se stipulare la polizza nel paese di immatricolazione o di destinazione entro 30 giorni dalla consegna del veicolo, anche se non immatricolato nel paese di destinazione.
Definizione di Veicolo e Uso
L’art. 2 ha ridefinito il concetto di veicolo e uso, seguendo la direttiva 2021/2118. La nuova definizione di “veicolo” comprende autoveicoli azionati da forza meccanica con specifiche caratteristiche. La direttiva chiarisce che “uso” si riferisce all’utilizzo conforme alla funzione di mezzo di trasporto, indipendentemente dal terreno e dallo stato di movimento del veicolo.
Estensione della Nozione di Veicolo Elettrico
La definizione di veicolo, in conformità con la normativa europea, ora esclude i veicoli elettrici leggeri. Tuttavia, gli Stati membri possono richiedere l’assicurazione per tali veicoli. L’art. 2, comma 1, lett. c) introduce l’art. 122-bis, disciplinando l’obbligo assicurativo per gare sportive e competizioni.
Cambiamenti nell’Obbligo Assicurativo
L’obbligo assicurativo è ora legato alla funzione del veicolo come mezzo di trasporto, non solo alla circolazione. Sono state introdotte nuove disposizioni sanzionatorie, inclusa la sospensione dell’obbligo assicurativo in alcune circostanze.
Facilitazione degli Attestati di Rischio
L’art. 134 è stato modificato per agevolare il riconoscimento degli attestati di rischio emessi da assicuratori di altri Stati membri.
Solvency delle Imprese di Assicurazione
L’art. 283 è stato adattato per recepire il nuovo art. 224-bis, stabilendo i requisiti di solvibilità prudenziale delle imprese di assicurazione in linea con la direttiva europea.
Sanzioni e Deroghe all’Obbligo Assicurativo
Le nuove disposizioni sanzionatorie (art. 122-bis) prevedono sanzioni amministrative, con la possibilità di deroga all’obbligo assicurativo per veicoli ritirati dalla circolazione o soggetti a restrizioni. La sospensione può essere attivata tramite comunicazione formale all’impresa di assicurazione.
Obbligo Assicurativo per Gare Sportive
L’art. 124 chiarisce l’obbligo assicurativo per gli organizzatori di gare sportive, garantendo una copertura per la responsabilità civile auto.
Aggiornamento Periodico degli Importi Minimi
L’adeguamento degli importi minimi sarà effettuato ogni cinque anni dalla Commissione europea, garantendo un livello base di tutela per le vittime di incidenti automobilistici in tutta l’Unione europea.
Questa riforma segna un passo significativo verso una maggiore coerenza normativa e una migliore tutela degli automobilisti e delle vittime di incidenti. Gli attori del settore sono chiamati a comprendere appieno le implicazioni di queste nuove disposizioni e ad adottare le misure necessarie per conformarsi alle normative vigenti.
Riforma dell’Assicurazione Auto: Analisi Dettagliata del D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184
La recente riforma dell’assicurazione auto, introdotta dal D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184, in ottemperanza all’art. 16-bis della direttiva 2009/103/CE, ha portato significative modifiche al Codice delle Assicurazioni Private. Queste innovazioni mirano a uniformare le regole relative agli “attestati di rischio” tra gli Stati dell’Unione Europea.
Requisiti del Preventivatore e Attestati di Rischio
Il comma 1, lett. g) dell’art. 2 ha introdotto nel Codice delle Assicurazioni Private l’art. 132.1, disciplinando i requisiti e le caratteristiche del Preventivatore per il confronto dei prezzi delle assicurazioni autoveicoli. Questo strumento è consultabile sui siti internet dell’IVASS e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Parallelamente, il comma 1, lett. i) ha modificato e integrato l’art. 134, facilitando il riconoscimento degli attestati di rischio emessi da assicuratori di altri Stati membri. L’obiettivo è assicurare uniformità nei contenuti e nei formati di tali attestati, semplificando la verifica e l’autenticazione delle informazioni sulla sinistralità pregressa.
Copertura Assicurativa per il Rimorchio
L’art. 144-bis, introdotto dalla riforma, fornisce disposizioni per la tutela dei danneggiati nei sinistri con un rimorchio trainato da un veicolo. In presenza di un’assicurazione separata per il rimorchio, il danneggiato può richiedere l’indennizzo direttamente all’impresa che ha assicurato il rimorchio. La normativa si riferisce alla legge nazionale applicabile al sinistro secondo il regolamento UE Roma II (Regolamento CE n. 864/2007).
L’impresa di assicurazione del rimorchio è tenuta a informare il danneggiato sull’identità dell’assicuratore del veicolo trainante o, in caso di impossibilità di identificazione, sul meccanismo di indennizzo previsto dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada o da organismo equivalente di un altro Stato membro.
Norme di Solvency per le Imprese di Assicurazione UE
Il comma 1, lett. m) ha modificato e integrato l’art. 283, per recepire il nuovo art. 10-bis della direttiva 2009/103/CE. Questo articolo disciplina l’obbligo degli Stati membri di istituire un Organismo di indennizzo in caso di insolvenza di un’impresa di assicurazione, garantendo l’indennizzo iniziale alle persone lesionate. Nel caso di veicoli assicurati con imprese di altri Stati UE, il Fondo di Garanzia italiano agisce come front-office, con la responsabilità ultima in capo all’omologo Fondo dello Stato membro dell’impresa assicuratrice.
L’art. 283, comma 1, lett. c) prevede casi di insolvenza successiva della compagnia assicurativa, garantendo il diritto di rivalsa da parte del Fondo di Garanzia italiano. Tale disposizione non si applica ai natanti, preservando il regime precedente per la responsabilità civile natanti.
Procedimento di Liquidazione dei Sinistri
L’art. 2, comma 1, lett. n) ha introdotto l’art. 283-bis, obbligando il Fondo di Garanzia per le vittime della strada a informare gli Organismi degli Stati membri sull’apertura della procedura di liquidazione di un’impresa autorizzata dall’IVASS. L’art. 288, comma 6 disciplina la richiesta di risarcimento danni, permettendo ai danneggiati di presentare la richiesta direttamente nei confronti dell’impresa designata in caso di procedura di liquidazione.
Il nuovo comma 6-bis stabilisce l’obbligo dell’impresa assicurativa del veicolo responsabile del sinistro di informare l’Organismo di indennizzo italiano al momento dell’indennizzo o del rifiuto di responsabilità. La tempistica di pagamento o rifiuto, conforme alla direttiva, si estende anche ai casi previsti dall’art. 297, comma 1, lett. b) e c).
L’Organismo di indennizzo italiano può porre fine al suo intervento in caso di risposta motivata dell’impresa di assicurazione entro due mesi dalla presentazione della richiesta. In caso di accettazione dell’offerta motivata di indennizzo, l’impresa designata deve procedere entro tre mesi dall’accettazione, imputando la somma corrisposta alla liquidazione definitiva del danno.
La riforma, recependo il par. 4 e 5 dell’art. 25-bis della direttiva 2009/103/CE, amplia le situazioni in cui gli aventi diritto possono presentare richieste di risarcimento all’Organismo di indennizzo italiano per sinistri cross border, garantendo una maggiore tutela e reciprocità tra i Fondi di Garanzia europei.


