Catastrofi Naturali: Il Decreto Ministeriale Inoltrato al Consiglio di Stato

Analisi dell’Errore Procedurale e Ritardi sull’Entrata in Vigore del Regolamento

Il 19 novembre 2024, il Consiglio di Stato (CdS) ha emesso un parere importante sullo schema di regolamento che riguarda le modalità operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali. Questo parere, richiesto dai Ministeri, ha sollevato vari punti critici che potrebbero influire sull’entrata in vigore della normativa, oltre ad alcune lacune nel regolamento stesso. Andiamo ad analizzare i principali aspetti sollevati dal CdS.

Problema di Competenza: Un Ritardo Inaspettato

Il Consiglio di Stato ha evidenziato un importante problema di competenza legato all’allegato al regolamento che disciplina la convenzione con la società SACE in materia di riassicurazione. Secondo il parere, questa documentazione dovrebbe essere esaminata dalla Prima Sezione Consultiva del CdS, non dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi. Questo errore procedurale comporta un ulteriore ritardo nell’entrata in vigore del regolamento, un aspetto che appare particolarmente singolare, dato che i Ministeri stessi avrebbero dovuto evitare tale disguido.

L’Obbligo di Stipulare i Contratti Assicurativi: Un Conflitto di Tempistiche

Uno dei punti centrali del regolamento riguarda l’obbligo per le imprese di stipulare contratti assicurativi entro il 31 dicembre 2024, come previsto dalla legge di bilancio 2024. Tuttavia, il CdS segnala una discrepanza tra le tempistiche indicate nella legge e quelle stabilite dallo schema di regolamento. In particolare, l’articolo 11 del regolamento stabilisce che le polizze dovranno essere adeguate entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto, rendendo di fatto impossibile rispettare la scadenza del 31 dicembre 2024. Si tratta di un problema puramente formale che richiede una correzione, ma non appare particolarmente complesso da risolvere.

La Necessità di Definire le Figure Professionali Competenti

Un altro suggerimento del CdS riguarda la necessità di identificare figure professionali adeguatamente qualificate nel settore delle assicurazioni contro i rischi catastrofali. Questa proposta, pur interessante, potrebbe aprire un “cantiere” normativo molto complesso e lungo, con implicazioni per le attività peritali legate agli eventi naturali. Difficilmente, si procederà con una modifica in tempi brevi, visto il contesto di grande incertezza legato alle catastrofi naturali.

Chiarezza sull’Obbligo Assicurativo per Fattispecie “Ibride”

Il CdS ha anche sollevato una questione importante riguardo l’applicazione dell’obbligo assicurativo in alcuni casi di “fattispecie ibride”, come l’affitto e l’usufrutto di azienda. Secondo il parere, occorre un intervento normativo che dia certezza del diritto in queste situazioni, al fine di evitare eventuali lacune legali che potrebbero emergere in futuro.

Un’Integrazione Sulla Terminologia Usata

Un altro aspetto puramente formale riguarda l’uso del termine “azioni tumultuose” nell’articolo 1, comma 3, lettera b) del regolamento. Il Consiglio di Stato suggerisce di sostituirlo con l’espressione “tumulti popolari“, più aderente alla terminologia giuridica e alla normativa vigente, come l’articolo 1912 del codice civile, che regola i danni causati da tumulti.

Il Problema della Copertura Assicurativa per Eventi Consecutivi

Il parere del CdS solleva anche la questione di come il regolamento tratti gli eventi concatenati, come una frana che potrebbe causare successivamente un’alluvione. Il Consiglio di Stato evidenzia la necessità di chiarire meglio la copertura assicurativa per questi eventi collegati, suggerendo di rivedere il testo del regolamento per evitare confusione interpretativa.

Definizione di “Frana”: Una Criticità Normativa

Una delle criticità più rilevanti del regolamento riguarda la definizione di “frana”. Il CdS ha sottolineato che la formulazione attuale potrebbe creare problemi interpretativi, soprattutto per quanto riguarda il movimento graduale di roccia, detriti o terra. Il Consiglio di Stato suggerisce di chiarire meglio questo punto, affinché il regolamento non lasci spazio a dubbi sulla sua applicazione.

La Determinazione dei Premi: Proporzionalità e Adattamenti

Il regolamento, all’articolo 4, stabilisce come i premi assicurativi debbano essere determinati in base al rischio. Il CdS suggerisce di definire meglio la proporzionalità del premio rispetto alle misure preventive adottate dalle imprese. Tuttavia, il Consiglio di Stato riconosce che la determinazione della proporzionalità non è sempre facile da applicare, soprattutto in contesti complessi come quelli di grandi aziende con vari stabilimenti.

Deroghe sui Premi e la Franchigia: Una Divergenza Formale

Un ulteriore punto di criticità riguarda le deroghe previste nel regolamento rispetto alla legge di bilancio. In quest’ultima, infatti, si stabiliva un limite massimo del 15% per la franchigia sui danni, ma il regolamento prevede delle deroghe che vanno precisate meglio. Il CdS chiede una revisione della relazione illustrativa per chiarire che queste modifiche derivano da nuovi elementi istruttori non considerati dal legislatore al momento dell’approvazione della legge primaria.

Il “Silenzio” Sull’Obbligo a Contrarre

Infine, uno degli aspetti che più colpisce del parere del CdS è la mancanza di approfondimento sul concetto di “obbligo a contrarre“, che avrebbe potuto risolvere i problemi interpretativi sollevati da più parti. Pur non affrontando direttamente questo tema, il Consiglio di Stato ha messo in evidenza le problematiche di interpretazione che potrebbero sorgere in merito all’obbligo di stipulare i contratti assicurativi, lasciando un’incertezza che potrebbe complicare ulteriormente l’attuazione pratica del regolamento.

Il parere del Consiglio di Stato evidenzia numerosi aspetti da rivedere e migliorare nel regolamento per l’assicurazione dei rischi catastrofali. Nonostante i ritardi e le difficoltà procedurali, gli aggiustamenti proposti non sembrano insormontabili. Tuttavia, il tema dell’interpretazione delle norme, in particolare per quanto riguarda l’obbligo di stipula dei contratti e le coperture assicurative, rimane una questione delicata che necessiterà di ulteriori chiarimenti.

Fonte: a cura della Redazione di KTS Finance, info@ktsfinance.com

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