Diritto di accesso eredi: La legittimità di conoscere i beneficiari delle polizze

Accesso ai Nominativi dei Beneficiari delle Polizze Assicurative: Chiarimenti e Indicazioni del Garante

Le compagnie assicurative devono consentire agli eredi l’ accesso ai nominativi dei beneficiari indicati nelle polizze stipulate in vita da persone defunte. Tale questione ha generato numerosi dubbi interpretativi e difficoltà applicative sia per le imprese assicurative che per gli interessati. Il Garante ha quindi ritenuto opportuno fornire chiarimenti in risposta alle segnalazioni e richieste di parere pervenute.

Quadro Normativo di Riferimento

Il quadro normativo su questo tema è delineato da diversi articoli, tra cui l’art. 4 del Regolamento UE 2016/679 (RGPD), l’art. 15 che sancisce il “diritto di accesso,” l’art. 2-terdecies, c. 1 D.Lgs. 196/2003 (Codice) sui “Diritti riguardanti le persone decedute,” l’art. 52, c. 1 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE, e le Linee Guida n. 1/2022 dell’European Data Protection Board (EDPB) in tema di “Esercizio dei Diritti.”

Orientamenti Giurisprudenziali

L’attuale giurisprudenza si divide in due filoni interpretativi. Da un lato, alcune sentenze stabiliscono che la compagnia assicurativa debba comunicare al richiedente i nominativi dei beneficiari della polizza, ritenendoli funzionali alla tutela dei diritti ereditari. Dall’altro lato, altre sentenze affermano che l’impresa assicuratrice debba fornire all’erede solo le informazioni relative ai dati personali del defunto, escludendo i dati dei terzi beneficiari.

Posizione del Garante

Il Garante ritiene che, ai sensi dell’art. 15 del RGPD e 2-terdecies del Codice, si possa accedere anche ai dati personali dei beneficiari delle polizze. Tuttavia, ciò avviene sotto determinate condizioni, previa attenta valutazione comparativa degli interessi in gioco da parte dell’impresa assicuratrice. L’interesse alla riservatezza deve cedere davanti alla tutela di altri interessi giuridicamente rilevanti, come l’esercizio del diritto di difesa in giudizio.

Condizioni per l’Accesso

Prima di trasmettere i nominativi, le compagnie dovranno verificare che il richiedente sia legittimato come erede e che l’interesse perseguito sia concreto e attuale, funzionale alla propria difesa in giudizio. Inoltre, dovranno assicurarsi che la richiesta non sia pretestuosa.

Invito del Garante

Il Garante invita i titolari del trattamento a valutare l’adeguatezza delle informazioni fornite ai contraenti e ai beneficiari delle polizze. Il rispetto delle indicazioni contenute nel Provvedimento in oggetto è cruciale per il corretto trattamento dei dati e la tutela dei diritti successori in sede giudiziaria.

Fonte: a cura della Redazione di KTS Finance, info@ktsfinance.com

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