Novità nella Legge di Bilancio n. 213/2024: Ritenute su Bonifici e Proviggioni agli Agenti di Assicurazione
La Legge di Bilancio n. 213/2024 introduce significative novità riguardo alle ritenute sui bonifici per agevolazioni fiscali e alle ritenute sulle provvigioni agli agenti di assicurazione. Di seguito, esaminiamo dettagliatamente le modifiche apportate.
Ritenuta d’Acconto sui Bonifici per Agevolazioni Fiscali
A partire dal 1° marzo 2024, l’articolo 1 comma 88 della Legge 213/2024 eleva l’aliquota della ritenuta d’acconto d’imposta sul reddito, dovuta dai beneficiari al momento dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta.
L’aliquota della ritenuta d’acconto, precedentemente all’8%, viene aumentata all’11%. Tale disposizione riguarda specifiche tipologie di pagamenti, con le relative modalità di esecuzione degli adempimenti, definite nel Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2010.
Secondo il suddetto provvedimento, la ritenuta è applicabile per spese d’intervento di recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico, conformemente alle leggi vigenti.
Ritenuta d’Imposta sulle Provvigioni per Rapporti di Commessio
A partire dal 1° aprile 2024, l’articolo 1 comma 89-90 della Legge 213/2024 estende la ritenuta d’imposta dovuta sulle provvigioni anche agli agenti di assicurazione e ai mediatori di assicurazione, riguardanti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari.
L’estensione si applica anche ai mediatori d’assicurazione nei loro rapporti con le imprese d’assicurazione e gli agenti generali delle imprese d’assicurazione pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese d’assicurazione in regime di reciproca esclusiva.
L’aliquota della ritenuta si applica secondo le disposizioni dell’articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi per il primo scaglione di reddito, commisurata al 50% dell’ammontare delle provvigioni specificate. Nel caso in cui i percipienti dichiarino di avvalersi continuativamente dell’opera di dipendenti o terzi, la ritenuta è ridotta al 20% dell’ammontare delle stesse provvigioni.
Si sottolinea che l’entrata in vigore di queste disposizioni è fissata al 1° aprile 2024.

