Comprensione del Fondo Garanzia Vittime della Strada
Il Fondo Garanzia Vittime della Strada, istituito nel quadro normativo del Codice delle assicurazioni private, è un ente cruciale per la tutela delle vittime degli incidenti stradali. Formalmente ospitato presso la Consap, delegato per i servizi assicurativi pubblici sotto l’egida del Ministero dell’Economia, il fondo agisce come garante in caso di danni derivanti da incidenti stradali. La procedura di risarcimento coinvolge un’assicurazione precedentemente individuata dalla Consap, che, attingendo ai fondi del Fondo Garanzia Vittime della Strada, rimborsa la società assicurativa intervenuta per coprire il danno.
Quando il Fondo non Interviene
È essenziale comprendere le circostanze in cui il Fondo Garanzia Vittime della Strada potrebbe non intervenire per supportare il risarcimento del danno. Questo fondo non si attiva automaticamente, e vediamo ora in quali situazioni potrebbe non essere chiamato a sostenere il risarcimento.
Contributo Finanziario e Limiti di Copertura
Prima di esaminare i casi specifici, va sottolineato che il finanziamento del Fondo proviene dai contributi versati dagli assicurati alle rispettive compagnie al momento della sottoscrizione della Rc auto. Le società assicurative trasferiscono l’importo al Fondo, determinato annualmente dal comitato di gestione, con un tetto massimo del 4% del premio imponibile.
Nei sinistri senza gravi lesioni personali, il Fondo Garanzia Vittime della Strada non interviene e non eroga risarcimenti per danni materiali. Tuttavia, in caso di lesioni gravi con invalidità permanente superiore al 9%, prevede il risarcimento dei danni materiali, con l’applicazione di una franchigia di 500 euro.
Il Fondo non risponde a incidenti provocati da buche stradali, ma gli automobilisti possono presentare richiesta all’ente responsabile della manutenzione stradale. Allo stesso modo, non ci sono risarcimenti per incidenti causati dall’attraversamento improvviso di animali selvatici o cani.
Esclusioni e Particolari Situazioni
Il Fondo Garanzia Vittime della Strada non interviene nei danni causati da monopattini. Inoltre, si evidenziano situazioni specifiche in cui il Fondo non offre copertura, come incidenti con biciclette, sinistri causati da veicolo non identificato o non coperto da assicurazione, e altri casi in cui il veicolo è coinvolto contro la volontà del proprietario o è spedito in Italia da uno Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo senza assicurazione.
Risarcimento all’Estero
Il Fondo di Garanzia Vittime della Strada estende la sua copertura agli incidenti verificatisi in un altro Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, purché siano provocati da veicoli immatricolati nello Stato del sinistro e assicurati da un’impresa con sede legale in Italia, anche se questa è in stato di liquidazione coatta o lo è diventata successivamente.
È quindi fondamentale comprendere i dettagli delle esclusioni del Fondo Garanzia Vittime della Strada per orientare correttamente la richiesta di risarcimento in caso di incidenti stradali.


