Normative Assicurative per la Responsabilità Professionale nel Settore Sanitario: Novità dal Decreto Pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Decretato il Decreto Attuativo della Legge Gelli sulla Responsabilità Professionale nel Settore Sanitario

È giunto in Gazzetta Ufficiale il tanto atteso decreto attuativo della legge Gelli, focalizzato sulla responsabilità professionale e la sicurezza delle cure nel contesto sanitario. Il documento, ufficialmente bollinato e firmato dal Ministro della Salute Orazio Schillaci, dal Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e dal Ministro delle Imprese Adolfo Urso, costituisce un passo significativo, arrivando a quasi sette anni dall’approvazione della legge 24/2017.

Requisiti Minimi di Garanzia delle Polizze Assicurative

Il decreto introduce requisiti minimi di garanzia delle polizze assicurative, delineando chiaramente i massimali minimi di garanzia per le strutture e gli operatori sanitari. Tra le novità più rilevanti, si evidenzia la variazione del premio di tariffa in base all’andamento dei sinistri, con particolare riguardo alla tipologia e al numero di sinistri chiusi con accoglimento della richiesta. Gli assicuratori avranno un periodo di due anni per adeguare i contratti ai nuovi requisiti.

Dettagli della Garanzia Assicurativa

Approfondendo il tema, si definisce il campo di azione della garanzia assicurativa, come stabilito dalla legge Gelli. L’assicuratore si impegna a coprire i rischi derivanti dall’attività della struttura, inclusi i danni a terzi e prestatori d’opera causati dal personale operante a qualunque titolo. Questa copertura si estende anche alla responsabilità extracontrattuale degli esercenti la professione sanitaria, sia in regime di libera professione intramuraria che se scelti direttamente dal paziente.

L’assicuratore assume l’obbligo di tenere indenne sia gli esercenti attività libero professionale che gli esercenti la professione sanitaria presso la struttura. Questo include la copertura per danni colposamente cagionati a terzi e per azioni di responsabilità amministrativa, rivalsa o surroga. Inoltre, si prevede la possibilità di garantire gli esercenti la professione sanitaria tramite convenzioni o polizze collettive, attraverso strutture sanitarie, sindacati o rappresentanze istituzionali delle professioni sanitarie.

Variazione del Premio di Tariffa

Infine, il decreto stabilisce che ad ogni scadenza contrattuale, previo preavviso di almeno 90 giorni, sarà possibile variare il premio di tariffa in base all’andamento dei sinistri, con particolare riferimento alla loro tipologia e al numero di sinistri chiusi con accoglimento della richiesta. Questa disposizione mira a mantenere un equilibrio tra il rischio assicurativo e il costo della polizza.

Con questo decreto attuativo, si compie un passo importante verso una maggiore chiarezza e sicurezza nel settore sanitario, assicurando una migliore tutela per tutti gli attori coinvolti.

Massimali Minimi di Garanzia per Strutture Sanitarie

Ecco i massimali minimi di garanzia per le strutture sanitarie:

  • Per le strutture ambulatoriali che non eseguono prestazioni erogabili solo in ambulatori protetti, ossia ambulatori situati nell’ambito di istituti di ricovero e cura, compresi i laboratori di analisi: massimale non inferiore a 1 milione di euro per sinistro e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo di quello per sinistro.
  • Per le strutture che non svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto, comprese le strutture residenziali e semiresidenziali, nonché le strutture ambulatoriali che eseguono prestazioni erogabili solo in ambulatori protetti, ossia ambulatori situati nell’ambito di istituti di ricovero e cura o attività odontoiatrica e per le strutture sociosanitarie: massimale non inferiore a 2 milioni di euro per sinistro e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo di quello per sinistro.
  • Per le strutture che svolgono anche attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto: massimale non inferiore a 5 milioni di euro per sinistro e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo di quello per sinistro.

Massimali Minimi di Garanzia per Esercenti le Professioni Sanitarie

Ecco i massimali minimi di garanzia per gli esercenti le professioni sanitarie:

  • Per gli esercenti le professioni sanitarie che non svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto: massimale non inferiore a 1 milione di euro per sinistro e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro.
  • Per gli esercenti le professioni sanitarie che svolgono attività chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto: massimale non inferiore a 2 milioni di euro per sinistro e massimale per ciascun anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro.

Requisiti per le Coperture Assicurative e Efficacia Temporale

Il massimale minimo di garanzia delle coperture assicurative relative ai contratti assicurativi obbligatori per la responsabilità civile verso i prestatori d’opera è pari a 2 milioni di euro per sinistro e per anno.

Tutti questi massimali possono essere rideterminati annualmente con decreto del ministro delle Imprese, di concerto con il ministro della Salute, in relazione all’andamento del Fondo di garanzia per danni derivanti da responsabilità sanitaria.

Quanto all’efficacia temporale, la garanzia assicurativa è prestata nella forma “claims made”, operando per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel periodo di vigenza della polizza e riferite a fatti verificatisi in tale periodo e nei 10 anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo. In caso di cessazione dell’attività lavorativa è previsto un periodo di “ultrattività” della copertura di 10 anni per fatti verificatisi nel periodo di efficacia della polizza. L’ultrattività è estesa agli eredi e non è assoggettabile alla clausola di disdetta.

Il diritto di recesso dell’assicuratore non può essere fatto valere durante il periodo di vigenza o di ultrattività della polizza ma solo, prima della scadenza, in caso di reiterata condotta gravemente colposa dell’esercente la professione sanitaria per più di un sinistro, accertata con sentenza definitiva che abbia comportato il pagamento di un risarcimento del danno.

Obblighi di Pubblicità e Trasparenza

Previsti obblighi di pubblicità e trasparenza in capo a strutture e esercenti le professioni sanitarie. Quanto alle strutture sanitarie, queste potranno decidere di operare, in alternativa al contratto di assicurazione, mediante assunzione diretta del rischio. Per poterlo fare, dovranno istituire un fondo specifico a copertura dei rischi. L’importo accantonato dovrà tenere conto della tipologia e quantità delle prestazioni erogate e delle dimensioni della struttura. In aggiunta a questo, la struttura dovrà costituire un fondo messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi a sinistri che comprende l’ammontare complessivo delle somme necessarie per far fronte alle richieste di risarcimento presentate nel corso dell’esercizio o nel corso di quelli precedenti, relativi a sinistri denunciati e non ancora pagati e relative spese di liquidazione. La congruità degli accantonamenti dovrà essere verificata da un revisore legale o dal collegio sindacale.

Le strutture dovranno istituire la funzione valutazione dei sinistri per valutare sul piano medico-legale, clinico e giuridico la pertinenza e la fondatezza delle richieste indirizzate alla struttura. Servirà a fornire il necessario supporto per la determinazione di corrette e congrue poste da inserire in bilancio. Le competenze minime che la struttura dovrà garantire sono:

  • Medicina legale
  • Perito (loss adjuster)
  • Avvocato o altra figura professionale, con competenze giuridico-legali, dell’ufficio aziendale incaricato della gestione dei sinistri
  • Gestione del rischio (risk management)

Infine, si chiarisce gli assicuratori avranno due anni di tempo per adeguare i contratti ai nuovi requisiti minimi. Le polizze pluriennali aggiudicate nell’ambito di bandi pubblici, ove non liberamente rinegoziabili tra le parti, restano in vigore fino alla scadenza naturale del contratto e comunque non oltre due anni all’entrata in vigore del decreto.

Fonte: a cura della Redazione di KTS Finance, info@ktsfinance.com

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