Polizza Medici: La “Postuma” è Davvero Illimitata Dopo la Pensione? (Legge Gelli-Bianco)

Icona di un medico in pensione con uno scudo protettivo che copre il passato professionale, simboleggiando la copertura Postuma.

La professione medica, più di ogni altra, è esposta al rischio di contenzioso a “coda lunga” (long-tail risk): l’errore o la negligenza possono manifestarsi in un danno che emerge e viene denunciato anche a distanza di molti anni dall’atto medico.

Per questo, la Legge Gelli-Bianco (L. 24/2017) sulla responsabilità sanitaria ha imposto un regime assicurativo stringente per i medici e le strutture sanitarie, intervenendo in modo decisivo sulla garanzia di Copertura Postuma (o Run-Off), ovvero la protezione per i claim che arrivano dopo che il medico ha cessato la sua attività (es. per pensionamento, cambio di professione o trasferimento).

La risposta alla domanda è netta: sì, la polizza deve prevedere una Postuma Irrevocabile e Gratuita.

1. La Criticità del Regime “Claims Made”

Le polizze di Responsabilità Civile Professionale per i medici operano in regime Claims Made (a richiesta fatta): coprono solo se la richiesta di risarcimento (claim) è presentata alla Compagnia durante il periodo di validità della polizza.

Quando il medico va in pensione e smette di pagare il premio, la polizza scade. Senza una clausola di Postuma, qualsiasi claim futuro, anche se riferito a un intervento di vent’anni prima, non sarebbe coperto.

La Postuma risolve questo problema: estende l’operatività della polizza, garantendo la copertura per gli atti professionali passati, anche se il claim viene presentato dopo la cessazione dell’attività.

2. La Rivoluzione della Legge Gelli-Bianco

La Legge Gelli-Bianco ha trasformato la Postuma da un’opzione contrattuale costosa a un diritto del professionista sanitario.

L’Articolo 11 della Legge stabilisce che i contratti di assicurazione stipulati dalle strutture sanitarie e dagli esercenti la professione sanitaria, in regime Claims Made, devono prevedere una copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta durante il periodo di validità della polizza e fino a dieci anni successivi alla scadenza, purché l’attività cessi definitivamente (es. per pensionamento o decesso).

I due principi cardine imposti dalla Legge sono:

  1. Gratuità: Il periodo di ultrattività decennale deve essere offerto gratuitamente al medico al momento della cessazione definitiva dell’attività. Non può essere un costo aggiuntivo o negoziabile.

  2. Irrevocabilità: La copertura Postuma non può essere revocata o disdetta dalla Compagnia una volta attivata (salvo il mancato pagamento dei premi durante la vigenza della polizza).

3. La Postuma è “Illimitata” o “Decennale”?

Qui subentra un chiarimento necessario: la Legge Gelli-Bianco impone un periodo minimo di copertura Postuma di dieci anni.

Nella prassi del mercato assicurativo italiano, tuttavia, e data la natura ultradecennale della prescrizione per il danno alla persona, la Postuma per il rischio sanitario è spesso strutturata per coprire senza limiti temporali o con estensioni che di fatto rendono la copertura valida per tutta la durata della prescrizione del rischio.

  • Copertura Ultima Istanza: È importante ricordare che la Legge Gelli-Bianco ha istituito anche un Fondo di Garanzia per i Danni causati da Malasanità (il Fondo Rischi Sanitari). Questo fondo interviene come ultima istanza nei casi in cui l’assicurazione non copra il danno (es. massimali esauriti, struttura sanitaria insolvente). Il Fondo agisce, di fatto, come una rete di sicurezza per il paziente, garantendo che il danno sia risarcito anche in assenza di una copertura assicurativa.

In sostanza, tra l’obbligo di Postuma decennale gratuita e la presenza del Fondo di Garanzia, il professionista sanitario che cessa l’attività è oggi tutelato contro le richieste di risarcimento future, una protezione che storicamente non esisteva.

4. Attenzione: Quando la Postuma non è dovuta

Sebbene la Gelli-Bianco garantisca la Postuma, ci sono condizioni in cui questa non viene concessa automaticamente:

  • Attività non Cessata: La Postuma si attiva solo in caso di cessazione definitiva dell’attività professionale (es. pensionamento, cancellazione dall’albo). Se il medico cambia semplicemente assicurazione o sospende l’attività temporaneamente, deve mantenere attiva la polizza o stipulare una Postuma a pagamento.

  • Polizza Individuale vs. Struttura: Se la tua polizza è un’estensione o un’integrazione della copertura della Struttura Sanitaria (ospedale, clinica), è la struttura stessa a dover garantire la Postuma, non necessariamente la tua polizza individuale. È sempre necessario un confronto diretto con il broker o la Compagnia sulla propria posizione specifica.

Conclusioni

La Postuma gratuita e irrevocabile è uno dei pilastri della Legge Gelli-Bianco a tutela del professionista sanitario che termina l’attività. In un regime Claims Made (che guarda al futuro), questa garanzia è l’unica che permette al medico di guardare al passato e proteggere il proprio patrimonio da un claim a “coda lunga”. Per i medici, l’obbligo di legge garantisce serenità finanziaria dopo il ritiro, purché si verifichi che il contratto rispetti pienamente i dettami della normativa.

Fonte: a cura della Redazione di KTS Finance, info@ktsfinance.com

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