RCP Architetti e collaborazioni con altri studi: chi paga in caso di errore condiviso

Commerciante calcola il valore assicurato del proprio negozio per scegliere la polizza giusta

Nel mondo della progettazione, le collaborazioni tra studi di architettura e professionisti esterni sono sempre più frequenti. Tuttavia, quando un progetto presenta difetti o errori tecnici, emerge una domanda cruciale: chi risponde civilmente in caso di danno?
La polizza di responsabilità civile professionale (RCP) diventa quindi il nodo centrale per determinare chi paga in caso di errore condiviso o di responsabilità incrociata tra colleghi.

Quando due studi condividono la responsabilità

Secondo la giurisprudenza italiana, quando due o più professionisti partecipano a un progetto comune, sussiste una responsabilità solidale nei confronti del committente.
Significa che il cliente può chiedere il risarcimento integrale anche a un solo architetto, che poi potrà rivalersi sugli altri in base al grado di colpa.

Questo principio vale anche se le mansioni erano divise, ad esempio tra progettazione architettonica e direzione lavori: l’errore tecnico di uno può comunque ricadere su entrambi agli occhi del cliente.

Come interviene la polizza RCP

Ogni architetto deve essere coperto da una polizza RCP personale che tuteli i danni derivanti da errori o omissioni nell’attività professionale.
Tuttavia, se il lavoro è svolto in collaborazione tra studi, è fondamentale verificare che:

  • ciascuna polizza preveda la copertura di attività in co-progettazione;
  • non vi siano clausole di esclusione per lavori svolti con terzi;
  • le quote di partecipazione siano documentate (ad esempio nel contratto di collaborazione).

Se uno dei professionisti non ha copertura o la polizza esclude le attività congiunte, il rischio ricade sugli altri colleghi coinvolti.

Esempio pratico

Due studi collaborano per la realizzazione di un edificio residenziale. Un errore nel calcolo statico porta a difetti strutturali: il committente chiede un risarcimento di 300.000 euro.

  • Lo Studio A ha una RCP con massimale di 1 milione di euro che copre lavori in partnership.
  • Lo Studio B, invece, ha una RCP con clausola di esclusione per attività con terzi.

In questo caso, la compagnia di Studio A coprirà l’intero danno (nei limiti del massimale) e potrà poi rivalersi civilmente su Studio B, che dovrà rispondere di tasca propria.

Clausole chiave da controllare

Prima di accettare una collaborazione, gli architetti dovrebbero sempre verificare:

  • la clausola di co-progettazione o joint venture,
  • la retroattività (fondamentale per lavori precedenti),
  • la postuma (per eventuali richieste successive alla chiusura del progetto),
  • il massimale complessivo per sinistro.

Questi dettagli possono determinare se, in caso di contenzioso, la compagnia risponde o si dichiara non operante.

Come evitare contenziosi tra colleghi

Oltre all’assicurazione, è buona prassi stipulare un accordo di collaborazione scritto che specifichi:

  • ruoli e responsabilità di ciascun studio,
  • percentuali di onorario e di rischio,
  • obbligo di mantenere una RCP attiva e valida per tutta la durata del progetto.

Questo documento, pur non eliminando la responsabilità solidale verso il cliente, consente una ripartizione equa delle colpe e delle spese legali tra i professionisti.

Conclusione

La polizza RCP per architetti non serve solo a proteggere da errori individuali, ma anche da rischi condivisi nati da progetti collaborativi.
In un contesto dove la co-progettazione è sempre più frequente, è fondamentale che ogni studio verifichi la compatibilità delle proprie polizze e che le coperture siano armonizzate.
Solo così si può lavorare in team senza esporsi a rischi patrimoniali imprevisti.ualche ora a una corretta analisi oggi, che rischiare di ricevere un rimborso dimezzato domani.

Fonte: a cura della Redazione di KTS Finance, info@ktsfinance.com

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