La professione medica, specialmente per chi opera in strutture sanitarie pubbliche, è caratterizzata da un elevatissimo rischio di contenzioso con una lunga “coda” temporale. Un errore diagnostico o terapeutico commesso oggi può generare una richiesta di risarcimento (un claim) anche a distanza di molti anni, ben oltre il momento in cui il medico ha cessato la sua attività (ad esempio, per pensionamento o dimissioni).
La Legge Gelli-Bianco (L. 24/2017) ha rivoluzionato il sistema, introducendo l’obbligo per le strutture sanitarie di dotarsi di una copertura RC, ma ha anche stabilito regole precise per la tutela dei medici dipendenti, in particolare per quanto riguarda la Garanzia Postuma Decennale. Comprendere questa clausola è vitale per tutelare il patrimonio personale del medico per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
1. Il Regime Claims Made e il Rischio del Medico
Le polizze di Responsabilità Civile Professionale (RCP) sanitarie, per effetto della Legge Gelli-Bianco, operano in regime “Claims Made” (a richiesta fatta).
Questo significa che la polizza copre un sinistro solo se:
L’atto illecito (l’errore) è avvenuto durante il periodo di vigenza della polizza (o durante il periodo di retroattività).
La richiesta di risarcimento (claim) è presentata per la prima volta al medico durante il periodo di vigenza della polizza.
Il Problema del Medico in Pensione
Se un medico dipendente va in pensione il 31 dicembre 2025, e una richiesta di risarcimento per un intervento eseguito nel 2024 arriva a lui nel 2026, la polizza in vigore nel 2024 (o quella attiva dell’ospedale nel 2026) non interverrebbe, lasciando il medico non più in attività esposto. La Garanzia Postuma nasce per coprire questo preciso vuoto.
2. La Garanzia Postuma Obbligatoria per Legge
La Legge Gelli-Bianco è intervenuta direttamente per tutelare i professionisti sanitari.
L’Articolo 3, comma 5, della Legge impone che la polizza di RCP della struttura sanitaria (quella principale) contenga una clausola che preveda un’ultrattività della copertura per dieci anni successivi alla cessazione definitiva dell’attività del medico, se l’interruzione è dovuta a pensionamento o a cessazione definitiva del rapporto di lavoro.
Ultrattività (Postuma Decennale): La polizza deve estendere il periodo di tempo in cui un claim può essere presentato per atti illeciti commessi prima della cessazione dell’attività, per un periodo non inferiore a dieci anni.
Irrevocabilità e Gratuità: La clausola postuma deve essere irrevocabile e gratuita per il sanitario cessato. È l’ente (l’Ospedale o l’ASL) che deve farsi carico dell’onere per garantire questa copertura ai suoi ex-dipendenti.
3. Il Rischio Residuo per il Medico
Nonostante l’obbligo legale per le strutture, il medico deve essere consapevole di due criticità:
A. L’Azione Diretta e la Rivalita
La Legge Gelli-Bianco ha introdotto l’Azione Diretta contro la Compagnia di Assicurazione della Struttura Sanitaria da parte del danneggiato. La struttura, una volta pagato il danno, può esercitare un Diritto di Regresso o Rivalsa contro il singolo medico solo in caso di dolo o colpa grave (accertati in sede penale o giudiziale).
La polizza postuma della struttura copre anche il regresso esercitato dalla struttura sul medico. Tuttavia, se il medico ha anche una sua polizza individuale, quest’ultima può agire come primo rischio per coprire il regresso o agire in surplus (copertura aggiuntiva).
B. Attività Libero Professionale (Intramoenia/Extramoenia)
La Postuma Decennale obbligatoria e gratuita copre il rischio legato all’attività svolta come dipendente dell’ospedale. Se il medico ha svolto anche attività libero professionale (intramoenia o extramoenia) o pura attività privata, dovrà acquistare una Postuma Individuale separata per coprire quella porzione di rischio. Il rischio libero professionale non è coperto dalla postuma della struttura.
4. La Scelta della Polizza Individuale
Per i medici che svolgono attività mista, la polizza individuale deve essere vista come uno scudo aggiuntivo e complementare:
Massimali di Surplus: La polizza individuale opera spesso come surplus (secondo rischio) e copre l’eventuale eccedenza di danno che supera il massimale della polizza della struttura.
Tutela Legale Extragiudiziale: Le polizze individuali offrono spesso una tutela legale più ampia, coprendo le spese di difesa anche nella fase extragiudiziale (prima che si arrivi a un contenzioso in tribunale) e le indagini preliminari.
Copertura per Colpa Grave: Alcune polizze individuali includono garanzie che coprono le spese legali e l’eventuale risarcimento anche nei casi di colpa grave (limitatamente a quanto consentito dalla legge e dal diritto di rivalsa).
Conclusioni
La Garanzia Postuma Decennale gratuita e irrevocabile è un diritto sancito dalla Legge Gelli-Bianco, essenziale per proteggere il patrimonio del medico dipendente dagli atti illeciti commessi in servizio. Il sanitario in pensione deve assicurarsi che l’Ospedale o l’ASL abbiano ottemperato all’obbligo contrattuale di includere tale clausola. Per i medici che hanno svolto anche attività libero professionale, la serenità completa si ottiene solo affiancando alla postuma della struttura una Postuma Individuale a pagamento, calibrata sulla durata e sul volume di attività privata svolta.


