Retroattività e Claims Made: Come evitare “buchi” di copertura nel 2026

Una timeline che illustra il funzionamento della clausola Claims Made, evidenziando il periodo di retroattività e la garanzia postuma.

Nel 2026, quasi tutte le polizze di Responsabilità Civile Professionale operano in regime di “Claims Made” (richiesta fatta). Questo significa che la polizza copre le richieste di risarcimento ricevute per la prima volta durante il periodo di validità del contratto, anche se l’errore è stato commesso anni prima, purché sia coperto dalla Retroattività. Per chi cessa l’attività, è invece vitale attivare la Postuma, che protegge dalle richieste che arriveranno dopo la chiusura dell’agenzia o il pensionamento.

📊 Il Triangolo Temporale della RCP

Per non avere “buchi” di copertura, devi presidiare tre concetti chiave. Se uno di questi manca, sei scoperto.

Concetto Tecnico Cosa Protegge Perché è vitale nel 2026
Retroattività Errori commessi nel passato Copre le polizze vita/investimento vendute anni fa
Claims Made Richieste ricevute “oggi” È lo standard del mercato assicurativo attuale
Postuma Richieste future (post-chiusura) Protegge il patrimonio del professionista in pensione

Guida ai termini: Claims Made e Retroattività

1. La Clausola Claims Made

A differenza delle vecchie polizze auto (che coprivano l’evento accaduto durante l’anno), la RCP del 2026 si attiva quando il cliente ti invia la lettera di reclamo. Se oggi ricevi una richiesta per un errore del 2018, la polizza che paga è quella che hai attiva oggi, non quella che avevi nel 2018.

2. Retroattività Illimitata: Il tuo scudo storico

Nel 2026, con la crescente complessità dei prodotti finanziari, i nodi possono venire al pettine dopo molto tempo. KTS Finance consiglia sempre la Retroattività Illimitata: questa clausola garantisce che, finché mantieni la polizza attiva, sarai coperto per qualsiasi errore commesso in qualunque momento della tua carriera passata, a patto che tu non ne fossi già a conoscenza al momento della firma.

3. La Garanzia Postuma (Ultima Difesa)

Cosa succede se chiudi la tua agenzia o vai in pensione il 31 dicembre 2026? Se un cliente ti fa causa nel 2028 per un lavoro fatto nel 2025, la tua polizza annuale sarà scaduta. La Postuma (solitamente di 10 anni) serve proprio a coprire questo “vuoto”, proteggendo la tua tranquillità e la tua eredità da reclami tardivi.

🛡️ Checklist: Come evitare il “Buco di Copertura”

In KTS Finance analizziamo i passaggi di polizza per evitare scoperte pericolose:

  • Cambio Compagnia: Se passi da un assicuratore a un altro, verifica che la nuova polizza accetti la data di retroattività di quella precedente. Non resettare mai la retroattività!

  • Dichiarazione di Circostanze Note: Prima di cambiare polizza, dichiara ogni potenziale “problema” alla vecchia compagnia. La nuova non coprirà mai situazioni che già sapevi potevano sfociare in un reclamo.

  • Massimali Aggiornati: Un errore del 2015 oggi potrebbe valere molto di più a causa degli interessi e della rivalutazione. Assicurati che il massimale attuale sia capiente.

Domande Frequenti (FAQ)

La retroattività costa molto?

In genere, la retroattività ha un costo che si stabilizza dopo i primi anni. Nel 2026, la “retroattività illimitata” è spesso inclusa nei pacchetti premium di KTS Finance, poiché considerata un elemento essenziale di sicurezza professionale.

Posso attivare la Postuma quando voglio?

No. La garanzia Postuma deve essere solitamente richiesta e pagata (in un’unica soluzione) al momento della cessazione definitiva dell’attività o del pensionamento. Esiste un termine perentorio (spesso 15-30 giorni dalla scadenza dell’ultima polizza) per attivarla.

Se cambio lavoro, la vecchia polizza continua a coprirmi?

No. Se smetti di pagare la polizza annuale senza attivare la postuma, perdi ogni copertura per gli errori passati. È il rischio più grande del regime Claims Made: la copertura esiste solo se esiste un contratto in vigore al momento della richiesta di risarcimento.

 

Fonte: a cura della Redazione di KTS Finance, info@ktsfinance.com

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