IVASS Emana le Norme Operative per l’Arbitro Assicurativo

IVASS e il Provvedimento sull’Arbitro Assicurativo

Il 23 maggio 2025, IVASS ha pubblicato il Provvedimento n. 106122 contenente le disposizioni attuative relative all’Arbitro Assicurativo, un importante strumento previsto dal sistema assicurativo italiano per la risoluzione delle controversie tra clienti e imprese o intermediari assicurativi.

L’Iter Normativo dell’Arbitro Assicurativo

La Normativa di Riferimento

L’istituzione dell’Arbitro Assicurativo è stata formalizzata con il decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy del 6 novembre 2024, n. 215 (il cosiddetto Regolamento Ministeriale). Tale decreto disciplina i procedimenti davanti all’Arbitro, in conformità all’articolo 187.1 del Codice delle assicurazioni private.

Conformità alle Direttive Europee

Questa figura è essenziale per garantire la piena compliance con l’articolo 15 della direttiva 2016/97/UE, nota come IDD (Insurance Distribution Directive), e con il Codice del Consumo, assicurando una maggiore tutela per il consumatore.

Compiti Assegnati a IVASS

L’articolo 13 del Regolamento Ministeriale ha incaricato IVASS di definire, tramite apposite norme, le modalità operative su diversi aspetti, tra cui:

  • adesione all’Arbitro Assicurativo;
  • nomina dei membri del collegio;
  • modalità delle riunioni del collegio;
  • attività della segreteria tecnica;
  • procedura di presentazione dei ricorsi;
  • adempimenti successivi alle decisioni;
  • pubblicità delle inosservanze.

Il Provvedimento n. 106122 rappresenta l’adempimento di questo incarico da parte di IVASS.

Chi È l’Arbitro Assicurativo

L’Arbitro Assicurativo è un organo collegiale interno a IVASS che amplia gli strumenti di tutela individuale dei clienti assicurativi, affiancandosi alla gestione tradizionale dei reclami.

Caratteristiche Fondamentali

  • È accessibile direttamente dal cliente senza necessità di avvocato o procuratore.
  • I costi per il ricorso sono contenuti.
  • È necessario aver prima presentato un reclamo all’impresa o all’intermediario interessato.
  • Il ricorso è alternativo a procedure come mediazione e negoziazione assistita.

Principali Novità del Provvedimento IVASS n. 106122

Adesione all’Arbitro Assicurativo

Tutte le imprese e gli intermediari iscritti negli albi e registri competenti aderiscono automaticamente all’Arbitro Assicurativo. Solo le imprese o intermediari con sede in uno Stato SEE che operano in Italia in libera prestazione di servizi possono scegliere altri sistemi di risoluzione.

Obbligo: comunicare a IVASS entro il 30 luglio 2025 un referente per la gestione dei ricorsi e i canali di comunicazione elettronici (PEC o Posta Elettronica Certificata, Registered Electronic Mail).

Interessante notare come IVASS suggerisca, senza imporlo, che il referente sia differente dall’ufficio reclami per garantire una revisione imparziale, ma la prassi potrebbe invece confermare l’uso del responsabile reclami per motivi di contenimento dei costi.

Selezione e Nomina dei Componenti del Collegio

IVASS pubblicherà sul proprio sito e su quello dell’Arbitro avvisi pubblici per raccogliere candidature ai ruoli di componente del collegio, garantendo trasparenza nella selezione.

Svolgimento delle Riunioni del Collegio

Le riunioni possono avvenire anche in videoconferenza, purché i partecipanti siano identificabili e possano intervenire in tempo reale. È prevista la sospensione dei termini procedurali durante i periodi dal 1° al 31 agosto e dal 23 dicembre al 6 gennaio per garantire il diritto di difesa.

Attività della Segreteria Tecnica

La Segreteria Tecnica ha compiti operativi e di supporto, tra cui la pubblicazione:

  • delle decisioni adottate dall’Arbitro;
  • degli inadempimenti delle imprese o intermediari;
  • della relazione annuale sull’attività svolta.

Sarà interessante osservare quante decisioni divergono da quelle delle imprese e le eventuali azioni di IVASS nei confronti delle compagnie meno allineate.

Presentazione del Ricorso

I clienti possono presentare ricorso contro:

  • Imprese e intermediari iscritti nella sezione C) del Registro Unico degli Intermediari (RUI), ossia i produttori diretti;
  • Intermediari iscritti nelle sezioni A), B), D), e F) del RUI per questioni proprie o legate ai collaboratori;
  • Intermediari iscritti nella sezione E) del RUI per questioni connesse ai loro collaboratori.

Il ricorso può riguardare anche collaborazioni orizzontali tra intermediari, a seconda del soggetto coinvolto.

Adempimenti Successivi e Pubblicità delle Decisioni

Le decisioni sono pubblicate sul sito dell’Arbitro Assicurativo. In caso di inosservanza, la mancata ottemperanza viene resa pubblica sul sito per cinque anni. Se l’intermediario non ha un sito, la comunicazione è affissa nei locali aziendali.

Questa pubblicità ha una valenza reputazionale, anche se le decisioni non sono vincolanti. Sarebbe auspicabile che IVASS accompagni questa trasparenza con eventuali azioni sanzionatorie qualora necessario.

Disposizioni Finali

Le norme del Provvedimento sono disponibili sui siti di IVASS e dell’Arbitro Assicurativo. L’adesione e la selezione dei componenti del collegio sono già applicative, mentre il resto entrerà in vigore con l’avvio operativo ufficiale dell’Arbitro Assicurativo.

Note su Banche e Altri Intermediari

Nel contesto della distribuzione assicurativa, gli intermediari includono anche banche e società finanziarie come:

  • Intesa Sanpaolo (banca che offre anche servizi di distribuzione assicurativa);
  • Poste Italiane (importante intermediario nel settore assicurativo e finanziario);
  • SIM (società di intermediazione mobiliare).

Questi soggetti sono inseriti nelle diverse sezioni del Registro Unico degli Intermediari (RUI) a seconda della loro funzione e responsabilità nella distribuzione di prodotti assicurativi.

Fonte: a cura della Redazione di KTS Finance, info@ktsfinance.com

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