La deducibilità fiscale del trattamento di fine mandato degli amministratori
Riferimenti normativi fondamentali
Secondo quanto previsto dagli articoli 17, comma 1, lettera c), e 105 del TUIR, le società possono dedurre annualmente, in base al principio di competenza, le somme accantonate per il Trattamento di Fine Mandato (TFM) destinato agli amministratori. Tuttavia, questa deducibilità è subordinata alla presenza di un documento scritto, con data certa, redatto prima dell’inizio del rapporto di amministrazione e che specifichi chiaramente l’ammontare dovuto.
Principio di competenza e sua eccezione
Quando tali condizioni non sono rispettate, non è possibile applicare il principio di competenza. In questo caso, si deve adottare il principio di cassa, previsto dall’art. 95, comma 5, del TUIR, che consente di dedurre i compensi solo nell’anno in cui vengono effettivamente corrisposti agli amministratori.
La decisione della Corte di Cassazione n. 13540/2025
Caso concreto e posizione della Agenzia delle Entrate
Nel caso affrontato dalla Corte, una società a responsabilità limitata aveva subito un recupero fiscale relativo agli accantonamenti per il TFM degli amministratori che superavano un certo limite calcolato sul compenso annuo. L’Agenzia delle Entrate aveva infatti ritenuto applicabile alla deduzione del TFM la disciplina prevista per il trattamento di fine rapporto dei dipendenti (TFR), in base all’articolo 105 del TUIR.
Ruolo della Commissione Tributaria Regionale
La Commissione Tributaria Regionale aveva dato ragione all’Agenzia delle Entrate, equiparando di fatto il trattamento fiscale degli accantonamenti per il TFM a quello previsto per il TFR, confermando la deducibilità limitata secondo le regole riservate al lavoro subordinato.
Principi giurisprudenziali affermati dalla Cassazione
Differenze tra TFM e trattamento di fine rapporto
La Corte di Cassazione ha chiarito che non esiste una norma che imponga alle società di ammortizzare il TFM secondo le stesse modalità riservate al TFR dei lavoratori dipendenti. Pertanto, non è corretto applicare all’accantonamento per il TFM le regole previste dall’articolo 2120 del Codice Civile, che riguardano esclusivamente il lavoro subordinato.
Esito del ricorso
Accogliendo il ricorso della società, la Corte ha sottolineato che la sentenza impugnata non aveva tenuto conto di questi principi consolidati, sbagliando nel considerare automatico il trattamento fiscale del TFM come quello del TFR.
Considerazioni finali
- La deducibilità fiscale degli accantonamenti per il TFM è legata alla presenza di un accordo scritto e antecedente all’inizio del mandato, che indichi l’importo dovuto.
- In mancanza di tale documentazione, si applica il principio di cassa, limitando la deducibilità all’anno in cui il compenso è pagato.
- Il regime fiscale del TFM non va confuso né equiparato automaticamente a quello applicabile al TFR dei dipendenti, salvo diverse indicazioni normative specifiche.


